Denuncialo al piu' presto, e' vietato e' ci sono multe salate se non l'arresto se muore un peloso, anche se randagio.
Precisamente:
La distribuzione di veleni e/o pesticidi nel centro abitato, costituisce illecito ai sensi:
del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie”, art. 146, che punisce la distribuzione di sostanze velenose;
dell'Ordinanza del 10 febbraio 2012 e s.m.i. ("Norme su divieto utilizzo e detenzione esche o bocconi avvelenati" che mi hai appena aggiornato con l'O. M. 10 febbraio 2012)
dell'articolo 544-ter del Codice penale (Maltrattamento di animali) "Nuove norme contro maltrattamento degli animali" che ha provocato grave strazio (o sta continuando a provocare grave strazio) all'animale (così come modificata dall’art. 3 della Legge 4 novembre 2010, n. 201);
(se l’animale è di proprietà citare anche la violazione dell’articolo 638 del C. penale, che punisce l’uccisione o il danneggiamento di animali altrui);
degli articoli 21, comma 1, lettera U) con la sanzione prevista dal seguente articolo 30, comma 1, lettera H della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992.
Quindi in relazione agli artt. 544-bis e 544-ter c.p. ["Essendo delitti sono perseguibili anche solo a titolo di tentativo ovvero: è possibile punire tutti gli atteggiamenti idonei e diretti in modo univoco a maltrattare o uccidere un animale", cioè anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica]
Puoi sempre vedere sul sito della LAV, www.lav.it
Per rispondere alla tua domanda, si sono ammessi solo le esche dove possono entrare solo i topi senza nuocere ad altri animali, mi pare anche che dove la zona e' trattata bisogna mettere un avviso in evidenza.
Comunque se fai un giro sul web puoi vedere le normative ti lascio questo link come esempio, intanto fai togliere e poi lavare tutto il muro a quella bestia umana del tuo condomino.
http://www.zapiexpert.it/EXPERT/newsDetail.asp?IdMenu=6&nIdCat=4&ID=9